Delibera C.P. Grosseto
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 114 del 11 Novembre 1999
TITOLO I
NORME ED INDIRIZZI GENERALI
Articolo 1
Il Sistema delle Riserve Naturali: composizione ed ambito d’applicazione
- Il presente regolamento si applica sul territorio della provincia di Grosseto alle Riserve Naturali e Parchi Interprovinciali istituiti e di futura istituzione (di seguito indicate genericamente come “Riserve Naturali” o “Riserve del Sistema”), organizzati in un sistema (di seguito indicato come “Sistema”).
Articolo 2
Definizione di Riserva Naturale ed Area Contigua
- Le Riserve Naturali, secondo quanto definito dall’articolo 2 della Legge 394/1991, sono costituite da territori che, per la presenza di particolari specie naturalisticamente rilevanti della fauna o della flora, o di particolari ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche, sono soggetti a tutela e valorizzazione e devono essere organizzati in modo da conservare l’ambiente nella sua integrità.
- I territori compresi nelle Riserve Naturali possono essere suddivisi, con atto dell’Amministrazione Provinciale, in “zona 1″ (zona a maggiore tutela) e “zona 2″ (zona a minore tutela) secondo il diverso grado di protezione applicato.
- Le Aree Contigue sono costituite, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 394/1991, da territori in cui occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle Riserve Naturali stesse.
- L’Amministrazione Provinciali, ai sensi dell’articolo 25 della Legge Regionale 49/1995, sentiti gli enti locali interessati, ove occorra intervenire per garantire il perseguimento delle finalità del Sistema, stabilisce, per le Aree Contigue, piani, programmi ed eventuali altre misure di disciplina delle attività suscettibili d’avere impatti rilevanti sull’ambiente.
- I perimetri delle Riserve Naturali, e delle relative Aree Contigue sono indicati nelle planimetrie allegate alle specifiche Deliberazioni Consiliari istitutive.
Articolo 3
Finalità del Sistema ed indirizzi generali
- Il Sistema ha lo scopo di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico ed opera in attuazione della Legge 394/1991, della Legge Regionale 49/1995, dei Programmi Regionali per le aree protette e delle relazioni programmatiche allegate alle specifiche Deliberazioni dei Consigli Provinciali.
- Il Sistema promuove tutela e valorizza l’uso sostenibile delle risorse naturali presenti nel territorio.
- La gestione del Sistema si ispira ai seguenti principi:
- creazione di una rete organica interprovinciale di aree protette;
- concezione sistemica delle attività di conservazione e di quelle di valorizzazione;
- coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti.
- La gestione è finalizzata:
- alla conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità;
- alla promozione ed incentivazione delle attività produttive compatibili presenti e di quelle future che potrebbero derivare da opportunità relative all’attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
- alla promozione ed incentivazione delle attività di tempo libero compatibili;
- allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca;
- alla promozione delle attività coordinate d’informazione ed educazione ambientale.
Articolo 4
Normativa di riferimento
- Le leggi della UE, dello Stato, della Regione, i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale della Provincia di Grosseto costituiscono la normativa di riferimento per il Sistema. Le altre normative di settore concernenti il territorio e le risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per il Sistema.
- In particolare, costituiscono norme specifiche di riferimento:
- la Legge 6 Dicembre 1991 n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale toscana 11 Aprile 1995 n. 49, “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d’interesse locale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale toscana 16 Gennaio 1995 n. 5 “Norme per il governo del territorio”;
- la Legge Regionale toscana n. 12 Gennaio 1994 n.3, “Recepimento della Legge 11 Febbraio 92 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare all’articolo 23 per quanto riguarda l’esercizio venatorio nelle Aree Contigue;
- i programmi regionali per le aree protette di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 49/1995;
- le deliberazioni, istitutive delle Riserve Naturali, adottate dal Consiglio Provinciale di Grosseto;
- la Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.
- Le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di cui alla Legge Regionale 5/1995, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 142/1990 ed hanno valore di “piano paesistico” e di “piano urbanistico” ai sensi dell’articolo 10 della citata Legge Regionale 49/1995.
- Entro i termini stabiliti dall’articolo 16, comma 2, della Legge Regionale 49/1995, i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ed il proprio strumento urbanistico alle presenti norme. Decorso inutilmente predetto termine le presenti disposizioni prevalgono su quelle degli Enti Locali interessati, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, costituendone di fatto variante.
Articolo 5
Strumenti d’attuazione del Sistema
- Costituiscono strumenti d’attuazione del Sistema:
- il presente Regolamento del Sistema;
- i Piani economico-sociali delle Riserve.
- i Piani di Gestione delle Riserve, approvati con procedura prevista dall’articolo 11 della Legge Regionale 49/1995 e dall’articolo 17 della Legge 394/1991;
Articolo 6
Gestione del Sistema
- La gestione del Sistema, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 6, 9 e 15 della Legge Regionale 49/1995 è esercitata dall’Amministrazione Provinciale in forma diretta o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni.
- L’Amministrazione Provinciale coordina le proprie risorse e strutture amministrative per il perseguimento delle finalità del Sistema.
- La realizzazione di attività gestionali può essere affidata dall’Ente Gestore a soggetti pubblici e/o privati, sulla base di apposite convenzioni.
Articolo 7
Regime autorizzatorio del Sistema, nulla osta, “Sportello unico Riserve Naturali”
- Il nulla osta preventivo per ottenere concessioni ed autorizzazioni per interventi ed opere, nelle aree comprese nel Sistema, è rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di competenza e, contestualmente ad esso, sempre che non si sia determinato per decorrenza di termini, vengono rilasciate le autorizzazioni di cui alla Legge 1497/1939, alla Legge 431/1985 (Vincolo paesaggistico) ed al Regio Decreto 3267/1923 (vincolo idrogeologico e forestale) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 14 e 18 della Legge Regionale 49/1995.
- Il nulla osta di cui al comma precedente è relativo alla compatibilità dell’intervento proposto con il presente Regolamento e con i Piani di Gestione, nonché in generale con i contenuti della Legge 394/1991 e della Legge Regionale 49/1995.
- È istituito presso l’Amministrazione Provinciale lo “Sportello unico” per tutte le autorizzazioni amministrative di competenza dell’Amministrazione Provinciale per interventi ricadenti all’interno delle Riserve Naturali.
Articolo 8
Vigilanza e controllo sulla gestione
- La vigilanza sul rispetto delle norme derivanti da leggi, dal presente Regolamento, dai piani e programmi concernenti il Sistema spetta a tutti i soggetti cui sono attribuiti, in base alle leggi vigenti, poteri d’accertamento e contestazione degli illeciti penali e amministrativi.
- Entro il 31 Marzo di ciascun anno, in attuazione del programma triennale delle aree protette, le Amministrazioni Provinciali inviano alla Giunta Regionale una relazione sull’attività svolta.
Articolo 9
Comitato tecnico-scientifico
- Il Comitato tecnico scientifico è organo di consulenza generale del Sistema e viene nominato dal Consiglio Provinciale con apposito atto in cui vengono specificati criteri e modalità di nomina: esprime pareri consultivi e valutazioni, ogniqualvolta ciò sia richiesto dall’Ente Gestore, sulle questioni di natura tecnica e scientifica concernenti la gestione.
- Esprime, inoltre, parere obbligatorio ma non vincolante sulle modifiche o sull’approvazione degli strumenti di attuazione di cui all’articolo 5.
- Il comitato è composto da 12 (dodici) membri con le seguenti qualifiche professionali:
- un agronomo;
- un forestale;
- un architetto;
- un esperto di fauna ittica;
- un esperto di fauna eteroterma;
- due esperti di fauna omeoterma;
- un esperto botanico;
- un geologo;
- un biochimico;
- un ingegnere idraulico
- un economista.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL SISTEMA
Articolo 10
Costruzione di opere e manufatti
- Nel Sistema delle Riserve Naturali non opera la Legge Regionale 64/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree agricole è demandata al presente Regolamento ed ai relativi Piani di Gestione.
- Nelle Riserve Naturali del Sistema, a norma dell’articolo 15, comma 3, della Legge Regionale 49/1995, è vietata la realizzazione di nuove opere edilizie e l’ampliamento di quelle esistenti, nonché l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità del Sistema.
- Salvo quanto previsto al comma 1 per garantire il raggiungimento delle finalità proprie del Sistema e la funzionalità dell’area, è consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture puntuali e a rete necessarie alla gestione della Riserva. Sono comunque fatti salvi i seguenti interventi:
- opere o manufatti edilizi e non, per la fruizione della riserva;
- impianti tecnici e tecnologici funzionali alla fruizione, al controllo ed alla vigilanza;
- opere di trasformazione del territorio per l’attuazione dei Piani di Gestione;
- nuove opere edilizie, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni di superfetazioni a parità di superficie e volume, purché indispensabili alla finalità della riserva o comunque, quando non sussistono alternative di riuso, alla riorganizzazione di nuclei insediativi esistenti.
- Nel patrimonio edilizio esistente, sempre che non siano in contrasto con le finalità del Sistema, sono consentiti:
- Cambiamenti di destinazione d’uso esclusivamente per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici; s’intende per uso compatibile l’utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio anche a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia, che non siano in contrasto con la permanenza degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; l’uso è da ritenersi compatibile solo quando sia stato verificato attraverso dimostrazioni esplicite; queste dovranno essere effettuate con metodi rigorosi dal punto di vista tecnico scientifico, che mettano a confronto gli elementi tecno-morfologici dell’edificio esistente con le operazioni necessarie all’organizzazione spaziale corrispondente all’uso proposto; tali variazioni di destinazioni d’uso, saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l’area di intervento sia dotata delle infrastrutture, e dei servizi in genere, necessari per l’uso previsto.
- Esclusivamente i seguenti interventi edilizi, definiti nell’allegato alla Legge Regionale 21 Maggio 1980, n. 59, di cui alle lettere:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia di tipo D1 con possibilità di variazione di destinazione d’uso nei termini precedentemente espressi.
- Sistemazione dell’area di pertinenza dei fabbricati, ove in ogni caso non è consentita la realizzazione di nuove separazioni fisiche, quali recinzioni, muretti, reti, cancellate se contrastanti con le finalità del Sistema.
- Sono in ogni caso favorite favorite e sostenute tutte le iniziative e gli interventi tesi al recupero del degrado ambientale e paesaggistico determinato dalle infrastrutture e strutture esistenti anche quando si prevedano opere di potenziamento ed ammodernamento, secondo nuovi tracciati e tipologie alternative agli esistenti, verificate comunque con l’Ente Gestore.
- Nelle riserve del Sistema è viatata la realizzazione, la localizzazione ed il potenziamento di infrastrutture puntuali o a rete (viarie, ferroviarie, elettrodotti, canalizzazioni, impianti, linee aeree, ecc.). Sono fatte salve le opere interrate lungo i tracciati e le sedi viarie per garantire gli approvvigionamenti (elettrici, idrici, telefonici, ecc.) dei fabbricati esistenti e gli interventi realizzati per le finalità proprie e gestionali delle Riserve. È fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato esistente dei luoghi.
- L’Ente preposto al rilascio del nullaosta, così come previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, può definire particolari condizioni al fine di minimizzare gli impatti ambientali, richiedendo a tal fine anche particolari approfondimenti progettuali.
Articolo 11
Attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio
- Nelle Riserve del Sistema, sono consentite ed incentivate, purché compatibili con le finalità di salvaguardia, le attività produttive, siano esse agro-silvo-pastorali che artigianali, nonché le attività di raccolta dei prodotti naturali, le attività di turismo naturalistico, di agriturismo, e le attività di servizio connesse alla gestione e fruizione del Sistema se coerenti con i Piani di Gestione.
- Nelle aree interne alle Riserve del Sistema specificatamente individuate nelle planimetrie allegate ai Piani di Gestione come zone a “conservazione vegetazionale” sono vietati tutti gli interventi di tipo vegetazionale e forestale salvo quelli espressamente autorizzati dall’Ente Gestore per il conseguimento delle finalità delle Riserve: per queste zone saranno previsti specifici ed adeguati indennizzi per mancato reddito.
- Il taglio del bosco è consentito nelle aree e secondo le modalità indicate nei Piani di Gestione.
- È vietato il taglio della vegetazione di ripa e di golena, ad eccezione degli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Gestore per finalità di difesa idraulica o comunque previsti dai Piani di Gestione.
Articolo 12
Accesso e circolazione
- Nelle Riserve del Sistema, l’accesso è sempre consentito e libero per:
- i residenti dei comuni il cui confine amministrativo comprende, anche parzialmente, la Riserva;
- tutti coloro che vi svolgono le proprie attività lavorative, compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e dai piani di gestione delle singole Riserve;
- i proprietari e chiunque abbia un titolo di possesso su immobili ricadenti all’interno della riserva;
- motivi connessi alla gestione della Riserva o per studi e ricerche espressamente autorizzate dall’Ente Gestore.
- Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’accesso nelle aree definite “zona 2″ è consentito e libero per tutti all’interno dei percorsi e degli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica; al di fuori di tali percorsi e spazi e nelle aree definite “zone 1″ l’accesso è consentito solo se autorizzato dall’Ente Gestore;
- L’accesso è comunque consentito e libero per tutti all’interno della sentieristica esistente fino a quando non saranno definitivamente delimitate ed approvate le “zone 1″ e le “zone 2″ e predisposti i percorsi e gli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica.
- Sulle strade statali provinciali e comunali la circolazione motorizzata è consentita salvo che per specifici provvedimenti adottati dall’Ente Gestore.
- Sulla restante viabilità la circolazione motorizzata è consentita se indicata e segnalata dall’Ente Gestore.
- Non sono consentite:
- la circolazione fuoristrada ad esclusione dei casi di necessità o di vigilanza e soccorso, nonché per motivi connessi alla gestione della Riserva, per le attività previste dall’articolo 11 del presente regolamento, per studi e ricerche espressamente autorizzate dall’Ente Gestore;
- il sorvolo a bassa quota;
- l’atterraggio di elicotteri se non per attività di soccorso o di protezione civile.
- Per tutti i casi non previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge Regionale 48/1994 “Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”.
Articolo 13
Campeggio ed Attività educative e ricreative
- Nelle Riserve del Sistema, sono consentite attività ricreative ed educative, in forma organizzata, previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
- Nelle Riserve del Sistema, non è consentito il campeggio con tende, camper e/o con altri mezzi di soggiorno.
- L’Ente Gestore, può rilasciare autorizzazioni in deroga al comma 2, in relazione a motivate esigenze o necessità di carattere didattico o scientifico.
Articolo 14
Disturbo della quiete e degli habitat
- Nelle Riserve del Sistema, è vietato l’uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.
- Non è consentito, inoltre, l’uso all’aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del comma precedente.
- È fatto divieto introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18.
- I divieti di cui ai commi precedenti non vigono per quanto concerne il solo transito sulle strade statali, provinciali, comunali, nonché per iniziative culturali, di ricerca od altre espressamente autorizzate dall’Ente Gestore.
Articolo 15
Rifiuti e lavaggi
- Nelle Riserve del Sistema, è vietato l’abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere.
- È vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di abbeverata, ecc.) salvo quelli appositamente destinati a tale funzione.
Articolo 16
Scarichi – Prelievi idrici
- Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalla Legge del 10 Maggio 76, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disciplinato dalle Leggi Regionali in materia.
- I parametri biochimici più indicativi degli eventuali scarichi civili e produttivi possono essere resi più restrittivi di quanto previsto dalla Legge 319/1976 e dalle Leggi Regionali qualora specifici accertamenti tecnici lo rendano consigliabile ai fini della tutela ambientale. Tali parametri più restrittivi saranno individuati negli specifici Piani di Gestione delle singole Riserve.
- Sono incentivati i sistemi di depurazione degli scarichi civili e produttivi con particolare riferimento agli impianti fitodepurativi. La diluizione degli scarichi, effettuata in qualsiasi modo, è vietata.
- I comuni interessati dovranno rilasciare le autorizzazioni allo scarico nelle Riserve con i limiti previsti dal presente regolamento e dai Piani di Gestione specifici per ogni riserva, previo nulla osta rilasciato dall’Ente Gestore, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 49/1995.
- Tutte le captazioni e le derivazioni idriche sono soggette al nulla osta dell’Ente gestore del Sistema, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 49/1995.
- Sono incentivati i sistemi di raccolta dell’acqua piovana alternativi all’emungimento od alla captazione, purché nel rispetto delle finalità del Sistema.
Articolo 17
Accensione fuochi e prevenzione incendi boschivi
- Nelle Riserve del Sistema l’accensione di fuochi all’aperto è vietata in ogni periodo dell’anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva e nelle aree appositamente indicate ed attrezzate o per motivi legati alle attività agricole espressamente autorizzate dall’Ente Gestore.
- I proprietari o gestori di strade all’interno delle Riserve hanno l’obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali così come previsto dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per quanto concerne la tutela dei boschi dagli incendi attualmentevigenti (Del. C.R. n. 161 del 8 Marzo 1983).
- L’Ente Gestore può obbligare i proprietari alla ripulitura da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche, per una fascia della profondità massima di 20 metri.
- Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge Regionale 73/1996 “Norme per la difesa dagli incendi boschivi”.
Articolo 18
Gestione faunistica
- Nelle Riserve del Sistema, in base all’articolo 11, comma 3 della Legge 394/1991, all’articolo 15, comma 3 della Legge Regionale n. 49/1995 ed all’articolo 32 comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 3/1994, è vietata la caccia, la cattura, l’uccisione ed il danneggiamento delle specie animali.
- L’Ente Gestore può disporre, previo censimento e risultati inefficaci altri mezzi di contenimento, prelievi ed abbattimenti selettivi quantitativi e/o qualitativi necessari a conservare e ricostituire gli equilibri faunistici ed ambientali.
- I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell’articolo 11, comma 4 della Legge 394/1991 e dell’articolo 8 comma 5 del Regolamento regionale 4/1996, attuativo della Legge Regionale 3/1994, sentito il parere dell’INFS, per iniziativa dell’Ente Gestore del Sistema e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza coerentemente con il Piano di Gestione di ciascuna Riserva. In ogni caso, compatibilmente con gli obiettivi degli interventi necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali, i mezzi adottati devono arrecare il minor disturbo possibile alla fauna non oggetto di controllo.
- È vietata l’immissione di specie appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per iniziativa o controllo dell’Ente di Gestione e con piani concordati con l’INFS.
- È consentito, previa autorizzazione dell’Ente Gestore ed in mancanza di documentate e valide alternative, il prelievo limitato di specie animali per finalità scientifiche e di conservazione, da parte di Enti o Istituti o singoli ricercatori. Alla richiesta di prelievo deve essere allegato il piano di ricerca o il progetto di conservazione ed indicata la destinazione finale dei soggetti prelevati che rimangono comunque a disposizione dell’Ente Gestore. È fatto obbligo di produrre all’Ente Gestore una copia della relazione finale della ricerca o del progetto realizzato. L’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell’Ente Gestore rende nulla l’autorizzazione.
- L’Ente Gestore, sarà tenuto a risarcire i danni causati all’attività agricola dalla fauna selvatica, all’interno delle Riserve Naturali.
- A norma del Regolamento Regionale 4/1996 nel caso in cui non siano realizzati gli obbiettivi stabiliti nel controllo della densità, l’Ente Gestore è tenuto a risarcire i danni causati all’attività agricola dagli ungulati, nelle Aree Contigue alle Riserve.
- La pesca è vietata nelle zone indicate dai piani di gestione; e temporaneamente, in aree specifiche, per motivate esigenze di salvaguardia; è consentita nelle restanti aree secondo tempi e modalità indicate negli stessi Piani di Gestione delle singole Riserve.
Articolo 19
Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora
- In base alla Legge Regionale 82/1982 e alla Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16, la flora spontanea costituisce patrimonio naturale e come tale è tutelata e protetta.
- Nelle “zone 2″ delle Riserve del Sistema, alla raccolta di funghi, tartufi, muschio, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro e more di rovo, ecc. si applicano la Legge Regionale 8 Novembre 1982, n. 82, la Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16, la Legge Regionale 10 Aprile 1995, n. 50 e successive modificazioni.
- L’Ente Gestore potrà disciplinare, con appositi regolamenti, la raccolta dei tartufi, dei funghi, dei prodotti del sottobosco nelle Riserve del Sistema; tale raccolta, nel rispetto del Regolamento e dei periodi annualmente indicati dall’Ente Gestore, è consentita a tutti coloro che sono in possesso di un idoneo documento autorizzatorio rilasciato dall’Ente Gestore.
- I soggetti che intendano iniziare o continuare un’attività tradizionale di raccolta dei prodotti di cui al comma precedente, mirante ad ottenere risultati economici, anche ad integrazione di redditi normalmente percepiti, debbono ottenere un’apposita autorizzazione dall’Ente Gestore.
- È vietata l’introduzione di specie vegetali che possano alterare l’equilibrio naturale ed ecologico nonché di specie alloctone.
- È consentito, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, il prelievo, sempreché limitato, di specie vegetali.
Articolo 20
Riprese fotografiche e cinematografiche
- Nelle zone del Sistema in cui è consentito l’accesso, è consentita la ripresa fotografica e cinematografica nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei Piani di Gestione. È sempre vietato riprendere le fasi di riproduzione della fauna e di dipendenza dei piccoli, nonché la pubblicazione di indicazioni precise circa la dislocazione di: nidi, grotte, stazioni di insetti, farfalle e fossili. Eventuali deroghe, per fini scientifici o di ricerca o divulgativi, sono autorizzate dall’Ente Gestore.
TITOLO III
PIANI Dl GESTIONE, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 21
Piani di Gestione
- Le Amministrazioni Provinciali si doteranno di appositi strumenti di attuazione, i Piani di Gestione, per ogni riserva naturale del Sistema, che potranno essere rivisti a seguito delle esperienze dirette di gestione del territorio di ciascuna riserva.
Articolo 22
Sanzioni amministrative
- Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 49/1995, articolo 22 e seguenti.
Articolo 23
Misure di salvaguardia
- Con l’entrata in vigore del presente regolamento, cessano di aver vigore le disposizioni di salvaguardia previste dalle Deliberazioni del Consiglio Provinciale istitutive delle singole Riserve Naturali.
- Le norme dettate dal Consiglio Provinciale, con propri atti, relative a scarichi civili e produttivi all’interno delle Riserve Naturali, rimangono in vigore fino all’approvazione dei Piani di Gestione delle singole Riserve.